Concordato preventivo: proposta di diverse percentuali di soddisfacimento entro forbice variabile; ammissibilità; pagamento non autorizzato debito scaduto; non automaticità della inammissibilità della proposta.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 26 gennaio 2016 n. 7066 (dep. 11 aprile 2016). Presidente: DIDONE; Relatore: CRISTIANO.
"E' ammissibile la domanda di concordato che, ferme restando la proposta e le modalità di attuazione della stessa previste nel piano, prospetti la possibilità di diverse percentuali di soddisfacimento dei creditori, ricomprese entro una forbice variabile tra una soglia minima e una massima, a seconda dell'esito dell'accertamento dei crediti in contestazione vantati da terzi". (Principio di diritto).
"Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva non comporta, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione, nonchè se, in ogni caso, la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando la possibilità di adempimento dlela proposta negoziale formulata con la domanda di concordato". (Principio di diritto).