Concordato preventivo: procedura competitiva ex art. 163 L.F.; esame ratio legis e confronto con art. 182 L.F.; clausola risoluzione contratto affitto in caso di aggiudicazione a terzo; coordinamento disciplina art. 163bis e art. 182 L.F..
Tribunale di Bolzano, Uff. Fall., decr. 17 maggio 2016. Presidente Relatore: BORTOLOTTI.
Tramite l’introduzione dell’art. 163 bis lf, si è posto fine alle proposte vincolate, sancendo il principio di necessaria pubblicizzazione dell’offerta pervenuta al debitore e della natura competitiva del procedimento. Nelle fattispecie concordatarie in esame, il Tribunale, “pur consapevole dell’inopponibilità -per effetto appunto della disposizione contenuto nel primo comma, secondo periodo dell’art. 163 bis L.F.- dei contratti di affitto d’azienda” stipulati dai debitori, ha comunque ritenuto più opportuno richiedere alle parti interessate l’inserimento nei predetti contratti di una “clausola che preveda la risoluzione degli stessi in caso di aggiudicazione delle aziende ad un terzo soggetto diverso dall’affittuario/offerente; ciò al fine di evitare qualsivoglia potenziale contenzioso in fase successiva all’aggiudicazione dei beni che rischi di rallentare il normale corso della procedura concordataria, e per garantire, al contempo, il principio dell’affidamento dei terzi interessati al buon esito delle procedure stesse”. Inoltre, nel tentativo di delineare un possibile percorso di coordinamento delle discipline dettate dall’art. 182 e 163 bis L.F., è fondamentale non perdere di vista la ratio della introduzione delle cd. offerte concorrenti e della modifica apportata all’art. 182 L.F., rappresentata dalla massima recovery dei creditori concordatari realizzabile, fra i vari strumenti, anche, con l’accelerazione delle vendite degli assets da valorizzare. (Redazione) (Riproduzione riservata).