Concordato preventivo: piano sospensivamente condizionato al verificarsi di evento incerto; mancanza attestazione circa fattibilità finanziaria; inammissibilità del ricorso; ruolo del voto dei creditori.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., 13 maggio 2016 (dep. 1 giugno 2016). Presidente: FABBRO; Relatore: PASSARELLI.
Deve ritenersi inammissibile la domanda per concordato preventivo il cui piano sia sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento incerto e non presenti una idonea attestazione, tenuto anche conto che "una attestazione condizionata può ritenersi ammissibile solo qualora gli eventi futuri siano specificatamente individuati, circoscritti nel tempo e con elevata probabilità che possano verificarsi: non certo come nel caso di specie in cui non si conoscono gli Istituti bancari che potrebbero dare il consenso alle linee di credito, non si conoscono i termini e le condizioni degli eventuali affidamenti"; d'altra parte, il voto dei creditori non può estendersi fino a ricomprendere l'assunzione del rischio della fattibilità o meno del piano, tenuto peraltro in debito conto che la fattibilità c.d. finanziaria "attiene alla valutazione dell'impegno negoziale assunto dalla debitrice rispetto ai creditori ed è ben distinta dalla fattibilità economica". (Redazione) (Riproduzione riservata).