Concordato preventivo: piano concordatario misto; necessaria nomina di liquidatore; definizione dei compiti e delle attività del liquidatore.

Tribunale di Treviso, sez. II civ., 13 maggio 2016 (dep. 30 maggio 2016). Presidente: FABBRO; Relatore: ROSSI.

Si ritiene che, in ipotesi di piano concordatario misto "fondato cioè sulla prosecuzione dell'attività di impresa ma con la contemporanea previsione di una vendita a terzi di alcuni beni non più funzionali a tale esercizio, secondo l'opzione espressamente consentita dall'art. 186bis L.F.", sia necessaria la nomina di un liquidatore che avrà il compito, definito e circoscritto, di procedere alla vendita dei beni il cui controvalore è stato messo a disposizione dei creditori, senza assumere in alcun modo l'onere della gestione dell'impresa, rimessa in ogni suo profilo ai soggetti titolari della medesima. (Redazione) (Riproduzione riservata).