Concordato preventivo: necessità pagamento integrale IVA e ritenute; natura di precondizione di ammissibilità del concordato; apporto di finanza esterna.
Tribunale di Milano, sez. fer., 11 agosto 2015 (dep. 17 agosto 2015). Presidente: BLUMETTI; Relatore: ROLFI.
Rimane valido anche per il concordato preventivo il principio per il quale, nel caso in cui l’attivo non sia sufficiente per il pagamento di tutti i crediti privilegiati, il patrimonio dell’imprenditore deve andare a soddisfare i creditori secondo l’ordine dei privilegi a termini dell’art. 160, co. II, L.F., potendosi provvedere alla soddisfazione di un grado di privilegio successivo ove sia esaurita con il patrimonio sociale – ma non con la nuova finanza – la soddisfazione di un credito con un determinato grado di privilegio.
Se si legge la norma in questi termini, la necessità del pagamento integrale dell’I.V.A/ritenute quale precondizione per l’accesso alla procedura concordataria entra in contrasto solo apparente con il principio della graduazione, se non nel senso che il pagamento del credito I.V.A./ritenute non può avvenire con le risorse patrimoniali dell’impresa. Il sistema ipotizzato dal legislatore è finanziariamente (economicamente) simile al sistema della prededucibilità, ma diverso giuridicamente. Il legislatore ha inteso sterilizzare l’impatto della carenza del patrimonio aziendale sul debito IVA, prevedendo che, quale che sia il patrimonio del ricorrente, il debito IVA deve essere soddisfatto per intero. Ma non ha richiesto che il debito I.V.A./ritenute fosse soddisfatto in anteclasse.
Il pagamento integrale (all’occorrenza dilazionato) dell’IVA si pone, pertanto, come precondizione di ammissibilità del concordato ma questo pagamento integrale non può andare a detrimento degli altri creditori che sul patrimonio dell’impresa hanno fatto legittimamente affidamento in virtù delle rispettive cause legittime di prelazione.”
La proposta di concordato di concordato deve prevedere che il patrimonio dell’impresa (aziendale e non) vada in primo luogo a soddisfare i crediti secondo le cause legittime di prelazione. Esaurito il patrimonio, ove il debito IVA risulti insoddisfatto, deve farsi luogo ad apporto di finanza esterna per il suo pagamento integrale. (Marco Greggio) (Riproduzione riservata).