Concordato preventivo: natura liquidatoria; inammissibilità concordato in continuità; inapplicabilità art. 186bis L.F.; compiti dell'attestatore.
Tribunale di Trento, sez. fall., 13 febbraio 2015 (dep. 14 febbraio 2015). Presidente: AVOLIO; Relatore: ATTANASIO.
Deve essere esclusa la qualificazione di concordato in continuità, e parimenti ritenersi inapplicabile l'art. 186bis L.F., nel caso in cui la proposta preveda l'affitto e la successiva cessione dell'azienda; nel caso in cui la proposta preveda la prosecuzione dell'attività anche in via meramente provvisoria ed in vista di una sua futura dismissione devono "operare le medesime cautele, e i medesimi oneri informativi e di attestazione richiesti per il concordato in continuità in senso stretto"; di conseguenza, la finalizzazione della prosecuzione dell'attività d'impresa ad una migliore soddisfazione dei creditori deve essere adeguatamente confermata dal professionista attestatore. (Redazione) (Riproduzione riservata).