Concordato preventivo: incompatibilità della prosecuzione dell'attività impresa da parte dell'affittuario d'azienda quale modalità del concordato con continuità aziendale.

Corte d'Appello di Trieste, sez. I civ., 12 aprile 2017, n. 243 (dep. 20 aprile 2017). Presidente: PUCCINI. Relatore: DAIDONE.

È estraneo al dettato normativo di cui all’art. 186bis L.F. la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell’affittuario dell'azienda, quale modalità del concordato con continuità aziendale, né sarebbe possibile un’estensione analogica del dettato normativo di cui all’art. 186bis L.F., a tale fattispecie, trattandosi di norma che deroga alla regola generale seconda la quale il proponente nel concordato deve garantire il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei creditori chirografari.

L’incompatibilità dell’affitto d’azienda con il concordato con continuità aziendale  emerge anche dal fatto che l’affitto, anche se finalizzato alla cessione d’azienda, avrebbe come risultato di far ricadere sul debitore in concordato, il rischio

dell'insolvenza dell’affittuario. (Redazione)(Riproduzione riservata).