Concordato preventivo: giudizio di omologa; rigetto opposizione di creditore dissenziente in classe assenziente; datio in solutum e diritto di prelazione; disposizioni al liquidatore e commissario.

Tribunale di Treviso, 9 aprile 2014 (dep. 9 aprile 2014). Presidente: CASCIARRI; Relatore: PASSARELLI

Non è ammissibile l'opposizione ex art. 180 L.F. proposta da creditore dissenziente che appartenga a classe assenziente, il quale in quanto tale non è titolare del diritto di sollevare contestazioni sulla convenienza di un concordato già valutata dalla maggioranza delle classi; nel caso in cui sussista un diritto di prelazione in ipotesi   di trasferimento di partecipazioni societarie, lo stesso non è di per sè leso dalla datio in solutum generata dal concordato, dato che la violazione del patto di prelazione non incide sulla fattibilità giuridica del concordato, ma sugli aspetti economici per l'eventuale risarcimento del danno. (Redazione) (Riproduzione riservata).