Concordato preventivo: giudizio di omologa; oneri di verifica del Giudice; relazione del professionista; contestazione circostanze nuove.
Corte di Cassazione, 23 maggio 2014 (dep.), n. 11496. Presidente: RORDORF; Relatore: CRISTIANO.
Non è censurabile la valutazione di inammissibilità del Giudice di merito nel caso in cui la relazione del professionista non chiarendo in qual modo dalla vendita degli immobili di proprietà dell’amministratore e dei terzi fideiussori possano ricavarsi le liquidità necessarie all’attuazione del piano non consente la formazione del consenso informato sulla proposta. (Redazione) (Riproduzione riservata).
Al debitore, convocato dal Tribunale in camera di consiglio ai sensi dell’art. 162 l.f., possono essere contestate anche circostanze nuove e diverse da quelle specificamente oggetto del decreto di convocazione, non potendo egli dolersi della mancata assegnazione di un eventuale nuovo termine. (Redazione) (Riproduzione riservata).