Concordato preventivo: dopo l'approvazione della proposta di concordato, la valutazione di probabilità del successo del concordato spetta ai creditori.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 17 maggio 2017, n. 16327, (dep. 3 luglio 2017). Presidente: NAPPI. Relatore: CENICCOLA.
Dopo l'approvazione della proposta di concordato preventivo da parte dei creditori, non è più demandato al Tribunale (e alla Corte d'Appello in sede di reclamo), valutare la probabilità di successo del concordato e non omologarlo, quando appare prevedibile un inadempimento del debitore. Una tale valutazione, infatti, è compiuta dai soli creditori i quali possono decidere di accettare il rischio e la possibilità di essere soddisfatti in misura e tempistiche diverse da quelle preventivate nella proposta.(Redazione) (Riproduzione Riservata).