Concordato preventivo: decorrenza del termine breve per il reclamo avverso provvedimento di omologa; mancata notificazione del provvedimento da parte del debitore; tempestività del reclamo; concordato liquidatorio
Corte di Appello di Venezia, decr. 10 maggio 2016, n. 1801 (dep. 12 maggio 2016). Presidente Estensore: DI FRANCESCO.
Circa i termini per il reclamo avverso il provvedimento che ha deciso sulla domanda di omologa del concordato preventivo, si deve ritenere tempestivo il reclamo da parte del creditore opponente in difetto di notifica del decreto del tribunale su istanza del soggetto che aveva proposto il concordato. Inoltre deve essere riformato il provvedimento di omologa nel caso in cui in presenza di domanda di concordato liquidatorio, il debitore intenda offrire ai creditori chirografari il surplus ricavato dalla liquidazione dei beni gravati da privilegio speciale, in difetto dell’integrale soddisfazione dei creditori che godono del detto privilegio; tale principio, del resto, non potrebbe essere messo in dubbio neppure nel caso di concordato con continuità aziendale, nel caso in cui si volesse ipotizzare che attraverso la prosecuzione dell’attività i beni gravati da ipoteca o da altro privilegio speciale, proprio a causa della programmata continuità, possano subire un incremento di valore; in questo scenario, infatti, se per soddisfare i creditori nel piano è comunque prevista la liquidazione dei beni gravati da ipoteca o privilegio speciale, il plusvalore derivante dalla loro dismissione andrebbe necessariamente destinato, in primo luogo, a quei creditori che vantano diritti sui beni così “valorizzati”, in ossequio al precetto di cui all’art. 160, co. II, L.F. (richiamato anche dall’art. 186bis, co. II, L.F.) e, soltanto in caso di integrale soddisfacimento dei detti privilegiati, potrebbe pianificarsi una sua distribuzione in favore dei creditori chirografari. (Redazione) (Riproduzione riservata).