Concordato preventivo: debito per IVA; finanza esterna; nessun pregiudizio per l'Agenzia delle Entrate; mantenimento ordine delle cause legittime di prelazione.
Tribunale di Vicenza, sez. I, decr. 5 febbraio 2016 (dep. 5 febbraio 2016). Presidente: LIMITONE; Relatore: PITINARI.
"Il debito per IVA è sostanzialmente prededotto, si tratti di finanza interna o esterna. La finanza esterna entra quindi nelle risorse a disposizione della società e, insieme ad esse, i creditori vengono pagati secondo l’ordine stabilito. In questo modo l’Agenzia delle Entrate non subirebbe alcun pregiudizio in quanto verrebbe pagata al 100%, immediatamente, senza che sia alterato l’ordine delle cause legittime di prelazione" (Riproduzione riservata).