Concordato preventivo: controllo di fattibilità giuridica; sindacato di fattibilità economica; valutazioni spettanti ai creditori; valutazione di convenienza della proposta.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 20 dicembre 2016, n. 4915 (dep. 27 febbraio 2017). Presidente: NAPPI; Relatore: TERRUSI.
Nella procedura per concordato preventivo, il Giudice è tenuto ad esercitare non solo un controllo di fattibilità giuridica, inteso come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, ma anche un controllo di fattibilità economica intendendosi con tale espressione, il sindacato sulla sussistenza o meno di una assoluta inettitudine del piano presentato dal debitore, a raggiungere gli obiettivi prefissati. Spetta invece ai creditori il giudizio di valutazione in ordine alla probabilità concreta del successo economico del piano oltre che di valutazione di convenienza di una proposta plausibile rispetto all’alternativa del fallimento.(Redazione)(Riproduzione riservata).