Concordato preventivo: concordato con cessione dei beni; liquidazione dell'intero asset; durata quinquennale incompatibile con la causa del procedimento; insufficienza e incoerenza dell'attestazione; inammissibilità della domanda.
Tribunale di Udine, sez. II civ., 19 maggio 2016. Presidente: VENIER; Relatore: ZULIANI.
Nel caso in cui la proposta di concordato preveda il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori con privilegio generale nonchè il pagamento "di non meno del 20%" dei creditori chirografari, tramite la liquidazione dell'intero asset immobiliare e mobiliare del debitore da realizzare nel corso di cinque anni a decorrere dall'omologazione del concordato, deve ritenersi inammissibile tale proposta dato anche che "la prevista durata quinquennale del piano per l'adempimento rende di per sè la proposta di concordato preventivo con cessione dei beni incompatibile con la necessaria rispondenza alla causa di detto procedimento, che è individuabile nel superamento (e non certo nel mero accantonamento) dello stato di crisi dell'imprenditore". (Redazione) (Riproduzione riservata).