Concordato prenotativo: criteri per sospensione e scioglimento dei contratti; necessità del contraddittorio.

Corte di Appello di Venezia, decreto del 23 gennaio 2014 (dep. 4 febbraio 2014). Presidente: ROSSI. Relatore: ZOSO.

Nella ipotesi di concordato preventivo, il provvedimento di scioglimento e/o sospensione dei contratti incide sul diritto, contrapposto a quello del debitore, del contraente creditore e non può di conseguenza prescindere dall'instaurazione del contraddittorio con lo stesso per gli effetti che tale provvedimento è idoneo a produrre nella sua sfera giuridica, tenuto conto anche del fatto che tale provvedimento viene assunto in un momento in cui il tribunale non ha avuto ancora piena contezza dell'ammissibilità del concordato. (Redazione) (Riproduzione riservata).