Societario: trasferimento di ramo di azienda; anche in caso di singolo gruppo di dipendenti; presupposti; verifica particolare competenze e coordinamento.
Corte di Cassazione, sez. lav., 16 dicembre 2015, n. 7121 (dep. 12 aprile 2016). Presidente: DI CERBO; Relatore: BOGHETICH.
“Si configura il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia a oggetto anche solo un gruppo di dipendenti, purchè dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di questi elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro”.