Penale: professionista attestatore non è pubblico ufficiale; falso ideologico; funzioni di consulente.
Corte di Cassazione, sez. V pen., 2 dicembre 2015, n. 9542 (dep. 8 marzo 2016). Presidente: MARASCA; Relatore: ZAZA.
Il dottore commercialista che attesta un piano di concordato preventivo non è pubblico ufficiale; di conseguenza non può essere colpevole di falso ideologico, visto anche che il professionista, chiamato dal debitore alla stesura della relazione che attesta la conformità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, non è equiparabile a un ausiliario del giudice. A prescindere dal fatto che la nomina arriva da parte di un terzo, ma soprattutto perchè l’attestazione non vincola il controllo di legittimità da parte del giudice sulla fattibilità della proposta di concordato. In ogni caso resta poi affidata ai creditori la valutazione nel merito, con oggetto le probabilità di successo economico del piano, «derivandone una configurazione di dette funzioni riconducibile a quelle del consulente , ed una destinazione delle stesse alla formazione non solo del convincimento del giudice, ma anche di quello dei creditori, e tanto escludendone un’esclusiva strumentalità all’esercizio dell’attività giudiziaria». (Redazione) (Riproduzione riservata).