Penale: responsabilità da reato per gli enti ex D.lgs. 231/2001; natura e configurabilità; concetto di profitto.
Corte di Cassazione, 9 febbraio 2016, n. 11209 (dep. 17 marzo 2016). Presidente: DIOTALLEVI; Relatore: ARIOLLI.
Il concetto di profitto, di cui all’art. 13 D.Lgs. 231/2001 non deve limitarsi ad un dato numerico, legato al singolo fatto, ma evoca un concetto di profitto ‘dinamico’ che è rapportato alla natura e al volume dell’attività d’impresa; esso comprende vantaggi economici anche non immediati, ma per così dire, di prospettiva, in relazione alla posizione di privilegio che l’ente collettivo può acquistare sul mercato in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai suoi organi apicali o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi. (Conforme a Cass. SS.UU. 27 marzo 2008, n. 26654) (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).
La semplice costituzione di un trust non può, di per sé, essere considerata adempimento dell’obbligo risarcitorio previsto dalla lett. a) dell’art. 17 D. Lgs. 231/2001, essendo tale strumento condizionato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna nel giudizio penale. Il legislatore, infatti, esige che l’ente anticipi il risarcimento del danno ce potrebbe essere costretto a pagare all’esito del giudizio di merito. La procedura di cui all’art. 17 e, soprattutto, i benefici che ne derivano per l’ente sono, invece, proprio legati al fatto che il risarcimento intervenga in una fase antecedente al merito dandosi così atto della piena resipiscenza dell’ente. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).