Societario: fusione per incorporazione tranfrontaliera; legge applicabile ai contratti di prestito della società incorporata; legge applicabile a protezione dei creditori della società incorporata.
Corte Giustizia Unione Europea, Sez. III, 7 aprile 2016, causa 483/2014. Presidente: ILESIC; Relatore: FERNLUND.
"La legge applicabile, in seguito ad una fusione per incorporazione transfrontaliera, all'interpretazione, all'esecuzione delle obbligazioni nonchè ai modi d'estinzione di un contratto di prestito, del tipo dei contratti di prestito di cui trattasi nel procedimento principale, concluso dalla società incorporata, è la legge applicabile a tale contratto prima della suddetta fusione".
"Le disposizioni che regolano la protezione dei creditori della società incorporata sono quelle della legislazione nazionale a cui era soggetta tale società".
Evidenziato che la Convenzione di Roma, sostituita dal regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), non si applica alle fusioni tenendo conto che dal campo di applicazione sono escluse le questioni sulle società, incluse costituzione e scioglimento, deve essere riconosciuto che, però, se i contratti oggetto del procedimento rientrano nel campo di attuazione della Convenzione e del regolamento prima della fusione, gli atti UE vanno applicati; la fusione per incorporazione non provoca la liquidazione del patrimonio attivo e passivo della società preesistente e, così, la società incorporante deve rispondere delle obbligazioni assunte dall’incorporata; di conseguenza, la legge applicabile ai contratti di prestito prima della fusione si applica anche dopo quest’operazione societaria, con riferimento all’interpretazione, all’esecuzione delle obbligazioni e ai modi di estinzione di un contratto di prestito; per la protezione degli interessi dei creditori, la disciplina è quella contenuta nella direttiva 2005/56 sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (recepita in Italia con Dlgs n. 108/2008), con rinvio, quindi, alla legge nazionale che sarebbe applicabile in caso di fusione nazionale. (Redazione) (Riproduzione riservata).