Tributario: obbligo di notificazione nei confronti del fallito; elemento strumentale per esercizio in via condizionata del diritto di difesa; conseguenze della mancata notifica.
Corte di Cassazione, sez. trib. civ., 11 maggio 2015, n. 5384 (dep. 18 marzo 2016). Presidente: BIELLI; Relatore: MARULLI.
"L'obbligo di notificazione nei confronti del fallito è strumentale a consentire al medesimo l'esercizio in via condizionata del diritto di difesa, azionabile infatti solo nell'inerzia degli organi della procedura e che in ogni caso, restanto la posizione del socio fallito assorbita nel concorso concernente la società, l'inosservanza di detto obbligo non rende irrito l'atto impositivo e tanto meno consente che ne sia dichiarata la nullità o peggio l'inesistenza".