Concordato preventivo: autorizzazione scioglimento contratti bancari; contratti in corso di esecuzione; scioglimento precluso per i contratti parzialmente eseguiti; revoca del provvedimento.

Tribunale di Vicenza, decr. 26 febbraio 2016  (dep. 4 marzo 2016). Presidente: CAMPO; Relatore: PITINARI.

Dato per assunto che l'ambito di applicazione dell'art. 169 L.F. coincide con quello dell'art. 72 L.F., deve ritenersi precluso alla società ammessa al concordato preventivo procedere allo scioglimento dei contratti che siano stati in parte eseguiti o parzialmente eseguiti da uno dei contraenti. (Redazione) (Riproduzione riservata).