Fallimento: revocatoria fallimentare; mutuo ipotecario; finalità del mutuo; ipotesi di novazione; accoglimento revocatoria.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 4 febbraio 2016, n. 3955 (dep. 29 febbraio 2016). Presidente: DIDONE; Relatore: TERRUSI.
L'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare una effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente nè la fattispecie della simulazione del mutuo, nè quella della novazione, quanto invece una fattispecie di procedimento negoziale indiretto e un tanto rileva "sia sotto il profilo della revocatoria della garanzia ipotecaria per debiti preesistenti, sia per ciò che attiene al profilo della revocatoria di pagamenti". (Redazione) (Riproduzione riservata).