Fallimento: azione revocatoria fallimentare; rimesse effettuate dal terzo fideiussore su conto corrente dell'imprenditore; ipotesi di non revocabilità.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 17 dicembre 2015, n. 2903 (dep. 15 febbraio 2016). Presidente: CECCHERINI; Relatore: DIDONE.

Nel caso in cui le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente del debitore poi fallito non sono revocabili nell'ipotesi in cui risulti che il terzo non ha posto le somme nella disponibilità del debitore ma ha semplicemente adempiuto alla obbligazione di garanzia, nelle vesti di fideiussore, nei confronti dell'istituto bancario. (Redazione) (Riproduzione riservata).