Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; posizione circa prededuzione crediti professionisti; concetto di funzionalità; esclusione della prededuzione in caso di prestazione dannosa per la massa.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., Decr. 9 febbraio 2016 (dep. 10 febbraio 2016). Presidente Relatore: FABBRO.
"Il credito per la prestazione professionale merita la prededuzione solo qualora il costo che i creditori devono sopportare appaia giustificato perchè poteva ritenersi percorribile il tentativo di perseguire una strada alternativa al fallimento. Per contro, laddove il fallimento mostri di essere l'unica via d'uscita dalla crisi rimasta a disposizione del debitore non avrebbe giustificazione alcuna neppure la presentazione di una domanda di concordato con riserva e così pure una domanda fondata su un piano infattibile o una proposta inammissibile non possono comportare la riduzione della soddisfazione, già pesantemente pregiudicata, dei creditori".