Fallimento: fallimento del terzo datore di garanzia reale; creditore non può essere ammesso allo stato passivo perché non ne è creditore diretto.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 15 gennaio 2016, n. 2540 (dep. 9 febbraio 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: GENOVESE.
In caso di fallimento del terzo datore di garanzia reale, il creditore non può essere ammesso allo stato passivo in quanto non ne è creditore diretto e perché, in ogni caso, si dovrebbe introdurre un anomalo contraddittorio con una ulteriore parte, quella corrispondente al debitore garantito proprio dall'ipoteca data dal terzo; e così «In tema di garanzie costituite dal terzo, imprenditore dichiarato fallito dopo la costituzione della garanzia a vantaggio del creditore non proprio, anche dopo la novella del II comma dell'articolo 52 legge fallimentare, introdotta dal Dlgs n. 5 del 2006, i creditori titolari di un diritto di ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento, costituiti in garanzia dei crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, di cui al capo V della legge fallimentare». (Redazione) (Riproduzione riservata).