Fallimento: imprenditore capiente può fallire anche se cessato; inapplicabilità della disciplina del regime estintivo riservato alle società.
Corte di Cassazione, sez. VI civ.-1, 27 ottobre 2015, n. 98 (dep. 7 gennaio 2016). Presidente: RAGONESI; Relatore: GENOVESE.
Se la procedura fallimentare è già stata avviata, non è necessario che venga notificato il ricorso proposto da un secondo creditore richiedente il fallimento, dato che il ricorso proposto da un secondo creditore non fa venire meno il diritto alla difesa quando il procedimento prefallimentare è già in corso; inoltre ’imprenditore, anche se ha cessato l’attivitàd’impresa, non può invocare la capienza del patrimonio personale per sottrarsi al fallimento: non gli si applica il regime estintivo delle società in quanto la cessazione della qualità di imprenditore individuale non è formale ma sostanziale e anche nell’accertamento dell’insolvenza non valgono le regole delle società in liquidazione.