Penale: bancarotta fraudolenta; disciplina durata delle pene accessorie; determinazione in dieci anni; durata fissa e non derogabile.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 15 maggio 2015, n. 45190 (dep. 11 novembre 2015). Presidente: VESSICHELLI; Relatore: MICHELI.

 

In merito alla disciplina della durata delle pene accessorie nel reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.), seguendo l'orientamento ormai prevalente in forza del quale la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “per dieci anni”, in quanto appunto “determinata” in maniera fissa ed inderogabile in dieci anni si sottrae alla disciplina ex art. 37 C.P., che impone invece che la pena accessoria abbia eguale durata a quella principale quando essa non sia predeterminata; la Corte di Cassazione, quindi, nel seguire questa interpretazione basata sulla durata fissa ed inderogabile della pena accessoria nella bancarotta fraudolenta, supera il diverso orientamento in passato seguito da qualche decisione della corte di legittimità, secondo cui, invece, nella bancarotta fraudolenta la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa sarebbe determinata dalla legge soltanto nel massimo, onde sua durata dovrebbe corrispondere, ex art. 37 C.P., a quella della pena principale inflitta (Sezione V, 31 marzo 2010, Travaini).
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