Sovraindebitamento: proposta di accordo per la composizione con continuità dell'attività; ammissibilità procedura in caso di IPAB; obiettivo di risanamento e natura pubblicistica dell'ente; omologazione dell'accordo.
Tribunale di Treviso, 9 dicembre 2015 (dep. 10 dicembre 2015). Giudice: FABBRO.
Deve ritenersi ammissibile anche per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) il ricorso al procedimento per la composizione della crisi da sovrandebitamento ex L. 3/2012, visto che, nonostante la loro natura di organismi di diritto pubblico, questi non si possono ritenere sottoposti all'alternativo procedimento della liquidazione coatta amministrativa; difatti la L. 3/2012 "ha carattere di chiusura del sistema, ed è quindi applicabile in tutte le situazioni per le quali l'ordinamento non appronta una specifica regolamentazione" e che non si ritengono applicabili altri procedimenti che prevedano il risanamento dell'ente oltre a quello previsto dalla L. 3/2012. Nemmeno può evidenziarsi che l'obiettivo di risanamento sia in contrasto con le caratteristiche pubblicistiche dell'ente, il quale mantiene autonomia gestoria e gestionale e in tali termini si può determinare a proporre un accordo per la composizione della crisi da sovrandebitamento. (Redazione) (Riproduzione riservata).