Societario: società per azioni; azione di responsabilità; onere di allegazione per il curatore; aggravamento del dissesto; responsabilità solidale amministratori, sindaci e attestatore accordi ex art. 182-bis L.F.; ammissione al sequestro conservativo.
Tribunale di Venezia, sez. spec. imprese, ord. 19 maggio 2015 (dep. 19 maggio 2015). Presidente: FARINI; Relatore: BOCCUNI.
Sussiste la responsabilità ex art. 146 L.F e 2043 c.c., in relazione all’art. 217, comma 1, n. 4, L.F., degli amministratori, con il concorso di responsabilità dell’attestatore degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., e dei sindaci per difetto di vigilanza, nella omessa presentazione dell’istanza di fallimento dell'impresa già in crisi, come imposto dall'art. 217 L.F., comma 1, n. 4, c.c., così essendo stato il fallimento medesimo ritardato proprio dalla presentazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. (Alberto Rinaldi) (Riproduzione riservata).
Il pregiudizio di cui il fallimento può lamentare la sussistenza nell'ipotesi dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, non può consistere nella differenza dei netti patrimoniali, essendo il fallimento onerato di allegare le attività gestorie che hanno determinato un maggiore indebitamento per la società, attività che non sarebbero state svolte ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, così consolidandosi il patrimonio sociale e la relativa esposizione debitoria. (Alberto Rinaldi) (Riproduzione riservata).
In sede cautelare nell’ambito di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, il danno può determinarsi in via equitativa nei debiti assunti dalla società che non sarebbero stati contratti ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, ovvero nella decorrenza degli interessi maturati per debiti pregressi che con la dichiarazione di fallimento sarebbero stati evitati. (Alberto Rinaldi) (Riproduzione riservata).