Fallimento: notifiche pre-fallimentari; società cancellata; venuta meno dell'onere di mantenere PEC; conoscibilità del ricorso da garantire mediante l notificazione nelle forme ordinarie.
Corte di Appello di Venezia, sez. I civ., 12 novembre 2015, n. 2744. Presidente Relatore: BRUNI.
Deve essere distinto il caso "in cui, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata sia ancora attivo al momento dell'invio dell'atto, dal caso in cui vi sia stata disattivazione della relativa casella (...). Nella prima ipotesi vi è un soggetto abilitato a ricevere il ricorso per la dichiarazione di fallimento, così che l'eventuale inerzia dello stesso non incide sulla validità del procedimento notificatorio, perchè la casella di posta elettronica in funzione mantiene, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese, valenza di "domicilio elettronico" della stessa. Nel diverso caso, invece, in cui l'indirizzo di posta elettronica non sia più in funzione (...) difetta il luogo della notifica". Di conseguenza, una volta accertata la disattivazione dell'indirizzo PEC, tra le ragioni di impossibilità della notificazione previste dall'art. 15 L.F., che legittimano il ricorso alle modalità successive, non può essere inclusa la legittima disattivazione del servizio e pare dunque corretto ritenere che la conoscibilità del ricorso per la dichiarazione di fallimento debba in questo caso essere garantita tramite la notifcazione dell'atto nelle forme ordinarie. (Redazione) (Riproduzione riservata).