Concordato preventivo: atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; richiesta autorizzazione del Tribunale; criteri e requisiti; valutazione comparata e non in termini assoluti.

Tribunale di Rovigo, 24 novembre 2015. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.

Nell'ambito del concordato preventivo la gestione dell'impresa che resta in capo al debitore non può essere ostacolata e/o paralizzata dalla necessità di frequenti richieste di autorizzazione al Tribunale pure per il compimento di atti connessi all'esercizio ordinario dell'impresa, non potendo venire in rilievo il valore assoluto della singola operazione quale parametro della natura (ordinaria o straordinaria) dell'atto, dovendosi invece bilanciare il valore dell'atto della produzione e considerare la sua finalità alla realizzazione dell'interesse della massa dei creditori. (Redazione) (Riproduzione riservata).