Concordato preventivo: condotte ex art. 173 L.F.; ragione di radicale inaffidabilità del debitore; finalità general-preventiva della revoca dell'ammissione al concordato.

Tribunale di Trento, decr. 21 ottobre 2015 (dep. 30 ottobre 2015). Presiente: AVOLIO; Relatore: ATTANASIO.

Nel caso in cui emerga una volontà del debitore nel fornire una rappresentazione della realtà falsata, ove la sistematicità e reiterazione delle omissioni e carenze informative attribuibili al debitore costituiscono un "forte elemento indiziario dell'intenzionalità della condotta" tenuta, deve essere revocata ex art. 173 L.F. l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che poggia sul principio dell'obbligo che "astringe l'imprenditore in concordato all'esposizione di dati veritieri, e di fornire inoltre con lealtà e correttezza ogni informazione utile sugli elementi suscettibili di influire sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori". (Redazione) (Riproduzione riservata).