Concordato preventivo: opposizione alla omologazione; legittimazione attiva creditore non votante; presupposti; frutti civili immobile ipotecato; inderogabilità della cause di prelazione.

Tribunale di Pordenone, 13 ottobre 2015. Presidente: PEDOJA; Relatore: PETRUCCO TOFFOLO.

Deve essere riconosciuta la legittimazione attiva dell'opponente alla omologazione di concordato preventivo che sia creditore non espressamente assenziente che evidenzia la illegittimità del piano concordatario sotto molteplici aspetti e che il il tribunale riconosce sulla base del principio vigente della non derogabilità delle cause di prelazione, che nel caso di specie risulta sviato dalla individuazione di un plusvalore negli ulteriori frutti civili (canoni d'affitto), che non possono essere qualificati come finanza esterna. (Redazione) (Riproduzione riservata).