Societario: responsabilità del socio accomandante; ruolo all'interno della società; gestione sociale; collaborazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 8 ottobre 2015, n. 22120 (dep. 29 ottobre 2015). Presidente: FORTE; Relatore: NAPPI.
"Il socio illimitatamente responsabile (nella specie, l'accomandante ingeritosi nella gestione sociale) è responsabile per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, anche per quelle sorte anteriormente al suo ingresso o al suo mutamento di ruolo nella compagine sociale" con l'evidenza che i presupposti dell' art. 2320 c.c. si realizzano anche quando c'è "una costante opera di sostegno all'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali".