Societario: responsabilità del socio; presupposto della previa escussione del patrimonio sociale; onere probatorio per l'incapienza; non necessaria il previo esperimento dell'azione esecutiva.
Corte di Cassazione, sez. Trib. Civ., 29 settembre 2015, n. 21618 (dep. 23 ottobre 2015). Presidente: PICCININI; Relatore: CIRILLO.
"L'escussione del patrimonio sociale è (...) condizione per l'esercizio nei confronti del socio. Per invocare la responsabilità di questo non basta che il creditore costituisca in mora la società o disponga di un provvedimento di condanna. E' necessario dimostrare in modo certo l'incapacità patrimoniale della società di soddisfare il creditore, ma non è indispensabile il preventivo e inutile esperimento dell'azione esecutiva sul patrimonio sociale", potendo l'incapienza della società essere dimostrata anche in altro e diverso modo che sia adeguato. (Redazione) (Riproduzione riservata).