Concordato preventivo: istanza di autorizzazione alla sospensione contratti bancari pendenti; applicazione L. 132/2015.

Tribunale di Rovigo, 20 ottobre 2015. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.

Nell'ambito dell'istanza di sospensione dei contratti bancari pendenti, preso atto che la recente novella L. 132/2015 "ha voluto equiparare, sotto il profilo nozionistico, gli artt. 72 e 169bis L.F.", il Tribunale evidenzia come l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti non producono effetti rispetto ai crediti ceduti (già entrati nella sfera giuridica del cessionario) "con la conseguenza che l'Istituto bancario potrà legittimamente incamerare le somme versate dai terzi ceduti" e "pur volendo accedere all'interpretazione che ha equiparato l'oggetto degli artt. 72 e 169bis L.F." è evidente che la esclusione della sospensione e dello scioglimento non possa operare nel caso in cui la prestazione non sia stata totalmente eseguita dall'istituto di credito, come nel caso in cui l'imprenditore non abbia acceduto all'interno ammontare accordato. (Redazione) (Riproduzione riservata).