Concordato: Gruppo di società; disciplina vigente; inammissibilità; censura per interpretazione creativa.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 23 giugno 2015, n. 20559 (dep. 13 ottobre 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.
Nell'ordinamento giuridico italiano vigente deve essere riconosciuta l'assenza di una disciplina relativa al c.d. "concordato di gruppo"; tale assenza non può in modo alcuno essere colmata con interpretazioni creative che non sono in grado di superare la constatazione che il diritto fallimentare attuale ignora la realtà dell'organizzazione delle società in gruppi (di società) che oramai è assai frequente sul mercato e così la Corte di Cassazione, valutando il caso di specie, ha affermato che "la descritta operazione ha forzato il dato normativo, in particolare gli articoli 161 Legge fallimentare e 2740 Codice civile, oltre i limiti che, a mezzo di una mera interpretazione ed in mancanza di una disciplina positiva del fenomeno (una legge che intenda disciplinare il concordato preventivo di gruppo dovrebbe verosimilmente occuparsi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, la formazione delle classi e delle masse), essa poteva ragionevolmente tollerare". (Redazione) (Riproduzione riservata).