Fallimento: applicazione riforma 2015; fallimenti pendenti; procedura esecutiva concorsuale.

Tribunale di Treviso, sez. fall., decr. 15 settembre 2015 (dep. 25 settembre 2015). Presidente: FABBRO.

"Considerato che la modifica introdotta dal D.L. 83/2015 al comma 2 dell'art. 118 l.F. risulta applicabile ai fallimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione" si può ritenere "quale giudizio pendente anche la procedura esecutiva concorsuale nella quale il fallimento in chiusura per avvenuta ripartizione dell'attivo risulti creditore ammesso al passivo".