Penale: responsabilità degli enti; reato di aggiotaggio; prescrizione del reato per la persona fisica; fatto proprio per colpa di organizzazione per l'ente.

Corte di Cassazione, sez. I pen., 2 luglio 2015, n. 35818 (dep. 2 settembre 2015). Presidente: CORTESE; Relatore: DI TOMASSI.

In base alla 231/2001 risulta responsabile la Citybank per l'intesa con la Parmalat che ha portato l'istituto a dare informazioni tranquillizzanti al mercato sulla situazione finanziaria del colosso alimentare, ben conosciuta invece dalla banca, la quale deve essere sanzionata anche quando per il manager il reato di aggiotaggio si è prescritto; le due posizioni devono essere distinte visto che la normativa vigente offre la possibilità di procedere nei confronti dell’ente a prescindere dall’accertamento della responsabilità dell’autore del reato presupposto; l’illecito che può essere imputato alla società non consisterebbe in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, ma per fatto proprio dato che la sua responsabilità emerge a seguito della contestazione di una colpa di organizzazione, se non addirittura la commissione del reato come elemento di politica aziendale. (Redazione) (Riproduzione riservata).