Fallimento; istanza di esdebitazione; presupposti; effettiva soddisfazione creditori; discrezionalità del tribunale.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 13 maggio 2015, n. 17386 (dep. 1 settembre 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAPPI.

Per l'esdebitazione non sussiste alcun automatismo e comunque non può essere concessa qualora non siano stati adeguatamente soddisfatti i creditori, considerando che la normativa vigente sul punto attribuisce evidentemente all’autorità giudiziaria un margine di discrezionalità sulla portata di effettiva soddisfazione delle ripartizioni per i creditori. (Redazione) (Riproduzione riservata).