Procedure concorsuali: stato di insolvenza effettiva; deducibilità e conoscibilità; indizi e elementi di fatto; insindacabilità nel giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 3 luglio 2015, n. 17906 (dep. 10 settembre 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAPPI.

Anche se la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, "è indiscusso che possa essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività"; "la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sfugge al controllo di legittimità" (Cass. 3336/2015).