Fallimento: contratti pendenti; preliminare compravendita immobiliare; trascrizione domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.; facoltà da parte del curatore di sciogliersi dal contratto; non configurabilità.

Corte di Cassazione, SS. UU. civili, 13 gennaio 2015, n. 18131 (dep. 16 settembre 2015). Presidente: ROVELLI; Relatore: VIVALDI.

Nel caso in cui sussista una domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del debitore/promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore, il curatore mantiene la titolarità del potere di scioglimento del contratto ex art. 72 L.F., ma nell'ipotesi in cui tale domanda giudiziale sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, l'eventuale scioglimento del contratto non è opponibile nei confronti del promissario acquirente. (Redazione) (Riproduzione riservata).