Fallimento: dichiarazione di fallimento; notifica tramite PEC; ricorso per cassazione; ritardo; inammissibilità.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 9 aprile 2015, n. 17574 (dep. 3 settembre 2015). Presidente: DI PALMA; Relatore: ACIERNO.

In materia di fallimento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione contro la pronuncia di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento proposto dal legale del ricorrente dopo il termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia effettuata mediante posta elettronica certificata su istanza della cancelleria.