Concordato preventivo: natura prevalentemente liquidatoria; affitto d'azienda e continuità indiretta; ammissibilità; opportunità attestazione ex art. 186bis lett. b, L.F.; diritto di prelazione affittuario; procedura competitiva.

Tribunale di Treviso, sez. II civ., 11 giugno 2015 (dep. 11 giugno 2015). G.D.: FABBRO.

Tribunale di Treviso, sez. II civ., 16 luglio 2015. G.D.: FABBRO.

Nel caso in cui sia una società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con netta prevalenza di elementi liquidatori, chieda di essere autorizzata alla stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda con impegno irrevocabile all'acquisto da parte del conduttore, riconosciuto che in tale ipotesi si possa applicare la disciplina del concordato liquidatorio, pare opportuno, "esclusivamente in funzione del ceto creditorio", esigere l'attestazione ex art. 186bis, lett. b), L.F., mentre non deve ritenersi necessaria sia una apposita modifica del piano, sia una procedura competitiva per la scelta del conduttore, per il quale il godimento del diritto di prelazione deve essere regolamentato e limitato in funzione della rapida individuazione del cessionario definitivo del bene. (Redazione) (Riproduzione riservata).