Procedure concorsuali: ammissione al passivo; creditore privilegiato; natura artigiana dell'impresa; art. 2083 c.c.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 12 maggio 2015, n. 14590 (dep. 13 luglio 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: DI PALMA.

Per riconoscere l'ammissione al passivo come creditore privilegiato non basta l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, per i casi anteriori al 10 febbraio 2012 (entrata in vigore articolo 2751bis n.5 del codice civile) la norma a cui fare riferimento per la definizione di impresa artigiana è l'articolo 2083 del codice civile. (Redazione) (Riproduzione riservata).