Concordato preventivo: disposizioni in tema di finanziamento; continuità aziendale; accordi di ristrutturazione dei debiti; compatibilità; presupposti per concessione nuova finanza.
Tribunale di Verona, sez. fall., decr. 19 giugno 2015 (dep. 19 giugno 2015). Presidente: PLATANIA.
Può essere autorizzato a contrarre finanziamenti prima del deposito del piano il debitore che presenti istanza di ammissione al concordato preventivo o domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche nel caso in cui il piano presentato e attestato presenti delle criticità significative e finanche intercorra un lasso temporale molto limitato tra il deposito dell'istanza di autorizzazione e quello indicato quale momento indefettibile di inizio della ripresa produttiva, nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati adeguatamente analizzati dall'attestatore e sussista la garanzia fornita, da un lato, dalla adeguata giustificazione di concessione di nuova finanza strettamente collegata con la ripresa produttiva e qualificata come funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori e, dall'altro, dalla possibilità di stretto controllo - vista anche la suddivisione dell'operazione di finanziamento in diverse e distinte tranches - da parte dei commissari che potranno segnalare al Tribunale la necessità di ridurre i termini per la produzione del piano. (Redazione) (Riproduzione riservata).