Concordato preventivo: scioglimento dei contratti; presupposti della autorizzazione; limiti intervento G.D.; non necessarietà del contraddittorio; inopportunità scioglimento nel preconcordato; contratti bancari; collegamento tra contratti.

Tribunale di Vicenza, 28 maggio 2015 (dep. 28 maggio 2015). G.D.: BORELLA.

Qualificata l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti ex art. 169bis L.F. come la rimozione di un limite all'esercizio di un diritto (potestativo) e individuato come presupposto dell'atto autorizzatorio il concreto interesse della massa dei creditori allo stesso, deve ritenersi non compatibile la stessa domanda di scioglimento nella fase del c.d. preconcordato e non necessario (ma eventualmente opportuno) il contraddittorio con il contraente in bonis. (Redazione) (Riproduzione riservata).