Concordato preventivo: revoca ex art. 173 L.F.; criteri fattibilità giuridica; dovere di controllo del giudice; valenza del parere dei creditori e competenza Procura della Repubblica; lettura giurisprudenziale art. 173 L.F.; non luogo a provvedere.
Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen, Uff. Fallimentare, 30 aprile 2015. Presidente Relatore: BORTOLOTTI.
In materia di revoca del concordato ex art. 173 L.F., assunto l'onere da parte del tribunale del controllo di legittimità, deve ritenersi spettante "esclusivamente ai creditori chirografari esprimere un giudizio consapevole, cosciente ed informato sulla convenienza economica della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare" e non può rinvenirsi fondata la citata richiesta di revoca nel caso in cui il debitore sani eventuali irregolarità rilevate dall'organo commissariale (crediti rivalsa IVA; pagamenti debiti pregressi senza previa autorizzazione; occultamento e sottovalutazione di poste dell'attivo; esposizione di passività insussistenti; altri atti di frode) dato che, sulla base della recente evoluzione normativa e conseguente lettura giurisprudenziale, "la disclosure effettuata dall'imprenditore circa le proprie condotte pregresse fanno venire meno (...) il presupposto applicativo della norma, a meno che questi risultino funzionali al concordato"; inoltre pure il mancato avvio di una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori come anche la semplice omissione di notizie circa loro possibili responsabilità, non costituiscono di per sè una legittima causa di interruzione della procedura ex art. 173 L.F., nelle more di una prudente e consapevole valutazione da parte del ceto creditorio e pure rilevando in materia la competenza della Procura della Repubblica. (Redazione) (Riproduzione riservata).