Concordato preventivo: dichiarazione di rinuncia; istanza di fallimento; fondamento del diritto di difesa; conseguenze della rinuncia alla domanda di concordato; tutela dei creditori; abuso del diritto.
Tribunale di Treviso, sez. II, 8 giugno 2015 (dep. 8 giugno 2015). Presidente Relatore: PASSARELLI.
Nel caso in cui in prossimità della scadenza del termine concesso al debitore per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 L.F., il debitore depositi atto di rinuncia, ne consegue la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato da pronunciarsi all'esito dell'udienza ex art. 162, co. II e III, L.F., all'udienza fissata anche per la eventuale dichiarazione di fallimento non avendo la rinuncia comportato il venir meno dello stato di insolvenza non sussistono i presupposti per la fissazione di altra e ulteriore udienza di natura prefallimentare salvo ledere ledere le esigenze di tutela dei creditori visto che il diritto di difesa del debitore non può giustificare l'eventualmente abusivo comportamento diretto a procrastinare in modo abusivo la permanenza dell'effetto protettivo della domanda di pre-concordato; "è pur vero che il debitore in preconcordato è libero di rinunciare alla domanda, tuttavia, non è altrettanto libero di sottrarsi alle conseguenze che dalla rinuncia derivano, trattandosi pur sempre di un'anomala interruzione del procedimento equiparabile al suo esito negativo per mancata osservanza del termine, in cui comunque risulta l'illegittima, o addirittura abusiva, fruizione del blocco delle azioni esecutive e cautelari per un certo tempo (...) senza che il debitore abbia adempiuto all'onere assunto di depositare la proposta definitiva". (Redazione) (Riproduzione riservata).