Fallimento: prededuzione crediti professionisti; funzionalità e strumentalità; presupposti per la prededuzione; crediti privilegiati.

Tribunale di Rovigo, 14 maggio 2015. G.D.: MARTINELLI.

In materia di crediti professionali spettanti per le prestazioni eseguite dagli stessi al fine di predisporre e depositare la proposta concordataria, si deve evidenziare come la "funzionalità" presupponta la "strumentalità" ma non si esaurisce in essa; è stato così dedotto che "funzionale alle prestazioni dei professionisti incaricati si palesa un piano idoneo alla ammissione concordataria, presupposto indefettibile per la utilità creditoria" e che, d'altra parte, in tali ipotesi emerge come il contratto d'opera professionale sia caratterizzato dalla finalità di tutela di interessi di terzi (creditori) tanto da poter essere assimilato al "contratto con effetti protettivi dei terzi" (di origine tedesca e di fonte dottrinale-giurisprudenziale) e che rende "rilevante sul piano giuridico la inidoneità concreta del piano alla ammissione, ai fini del riconoscimento della prededuzione", che però non può essere riconosciuta in mancanza della funzionalità, ovvero dell'utilità concreta per i terzi-creditori. (Redazione) (Riproduzione riservata).